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POZZUOLI/ Stabilimenti balneari, nessun risarcimento per la “lentezza” del Comune

POZZUOLI/ Stabilimenti balneari, nessun risarcimento per la “lentezza” del Comune
  • Pubblicato12 Gennaio 2015

di Alessandro Napolitano

Blitz lidi Licola (9)
Un tratto della spiaggia di Licola

POZZUOLI  Nessun risarcimento economico per il Consorzio Marina di Licola. Il Comune di Pozzuoli, contro cui i gestori dei lidi consorziati si erano scagliati per non aver provveduto ad adottare l’assegnazione definitiva delle concessioni, non dovrà quindi pagare nulla.

LA SENTENZA – A deciderlo sono stati i giudici della Settima Sezione del Tar Campania che hanno di fatto bocciato il ricorso presentato dal Consorzio. Una vicenda che si trascina da ben dieci anni, da quando cioè era stato chiesta la conclusione del procedimento riguardante il “bando di gara per l’affidamento della concessione finalizzata alla gestione degli arenili a libero accesso pubblico e della conseguente fornitura di servizi complementari di natura turistico-ricreativa su esplicita richiesta ovvero per l’affidamento in concessione degli arenili per il mantenimento e realizzazione di stabilimenti balneari”.

LA STORIA INFINITA – Nell’aprile del 2007, due anni dopo, il Comune decide di assegnare un lotto al Consorzio, ma pochi mesi dopo arriva uno “stop”. In attesa della concessione definitiva si decide infatti di rimodulare il lotto in questione. Trascorrono ben sei anni e nel 2013 lo stesso Tar “ordina” al Comune di provvedere entro 30 giorni al completamento dell’operazione. I gestori, però, chiedono a questo punto un risarcimento per un presunto danno subito. Per i giudici, però, non ci sono gli estremi. In quanto chi ha fatto ricorso avrebbe dovuto provvedere anche ad una definizione esatta del presunto danno subito, una quantificazione economica che invece non sarebbe stata effettuata.

PARLANO I GIUDICI – Così hanno stabilito i magistrati: «assodata la risarcibilità, in astratto, del danno in questione, ai fini della risarcibilità in concreto, era necessario provarne l’esistenza e gli altri elementi costituitivi, vale a dire: dolo o colpa dell’amministrazione – aggiungendo che – per ogni ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati per l’illegittimo esercizio (o mancato esercizio) dell’attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno».