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POZZUOLI/ «L’ordinanza del sindaco è illegittima» Il Tar dà ragione al titolare di una falegnameria

POZZUOLI/ «L’ordinanza del sindaco è illegittima» Il Tar dà ragione al titolare di una falegnameria
  • Pubblicato27 Aprile 2023

POZZUOLI – L’ordinanza di sgombero per una falegnameria di via Seneca, al Rione Toiano, non è valida. I giudici del Tribunale amministrativo della Campania (Sezione Quinta) hanno accolto il ricorso presentato dal titolare dell’attività commerciale, difeso dagli avvocati Giovanni Murano e Gennaro Maione. Il provvedimento, a firma del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che prevedeva lo sgombero del prefabbricato per la presenza di materiali contenenti amianto è stato annullato. L’ordinanza era stata adottata dall’ente comunale per aver riscontrato la presenza di fibre di amianto nelle pannellature laterali del prefabbricato con il conseguente pericolo di dispersione nell’ambiente.

LA SENTENZA – «Invero, dalla disamina dei condotti atti istruttori non è emerso, neppure in termini meramente probabilistici, l’accertamento del rischio di dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente, eziologicamente riconducibile ad un riscontrato stato di degrado degli elementi strutturali del prefabbricato in questione nonché la concreta possibilità di aggravamento della situazione anche a causa dell’azione di agenti atmosferici, tale da indurre a ritenere sussistenti i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza richiesti dalla legge nel preminente interesse di salvaguardia della salute pubblica», scrivono i giudici. L’ordinanza sindacale – secondo quanto si legge nella sentenza – si basa dunque solo sulla rilevazione della presenza di cemento amianto nel prefabbricato di via Seneca, ma non contiene alcun riferimento alle verifiche o agli accertamenti svolti per comprovare l’esistenza di un rischio concreto di dispersione dell’amianto nell’aria.

l’avvocato Giovanni Murano

ILLEGITTIMITA’ – «Il provvedimento – chiariscono i giudici – è, pertanto, illegittimo, in ragione del denunciato vizio di difetto di istruttoria, e deve essere conseguentemente annullato con salvezza degli ulteriori provvedimenti, adottabili dalla competente amministrazione mediante un accertamento specifico volto sia ad appurare lo stato di conservazione delle componenti di amianto del prefabbricato occupato dal ricorrente, sia ad individuare con precisione le opere da realizzare per contenere l’eventuale pericolo riscontrato con il minor sacrificio per la parte ricorrente». Il Tar ha ritenuto quindi fondato il ricorso del falegname e disposto di conseguenza l’annullamento dello sgombero. Al contempo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ritiene che la sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto vada svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri.