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POZZUOLI/ Ex preside del liceo Majorana querela Cronaca Flegrea ma il Gip assolve il giornale «Rispettate verità, continenza e rilevanza»

POZZUOLI/ Ex preside del liceo Majorana querela Cronaca Flegrea ma il Gip assolve il giornale «Rispettate verità, continenza e rilevanza»
  • Pubblicato26 Luglio 2023

POZZUOLI – A maggio di due anni fa l’ex dirigente scolastico del Liceo Artistico e Scientifico “Ettore Majorana” di Pozzuoli, Anna Fazzari (assistita dall’avvocato Matteo Lucci) ha sporto querela contro Gennaro Del Giudice, direttore responsabile del giornale online “Cronaca Flegrea” per il reato di diffamazione a mezzo stampa. A distanza di due anni il procedimento penale è stato archiviato in quanto per il Gip di Napoli non c’è stata alcuna diffamazione dal momento che la notizia non era falsa e soprattutto non aveva la finalità di ledere la reputazione altrui.

LA VICENDA – Ma torniamo indietro per ricostruire l’intera vicenda. Tutto è partito da una lettera, indirizzata al nostro giornale e pubblicata il 12 febbraio 2021 durante l’emergenza Covid-19, dal titolo “Sos dei genitori degli studenti del Majorana di Pozzuoli: orario folli, chiediamo la DAD“. In particolare la preside contestava il contenuto della segnalazione e, sentendosi lesa, ha inviato una una PEC al direttore del giornale per chiedere il nominativo dell’autore dell’articolo. A questo punto il direttore di Cronaca Flegrea, Gennaro Del Giudice, ha chiesto alla preside e al suo avvocato di inviare una risposta o richiesta di rettifica rispetto a quanto indicato nella lettera, dando la propria disponibilità secondo quanto previsto dalla legge sulla stampa. Ma la difesa della querelante come risposta ha inviato una nuova pec chiedendo ancora il nominativo dell’autore dell’articolo e presentando un esposto all’Ordine dei Giornalisti della Campania seguito da un esposto-denuncia. A sua volta il pubblico ministero formula una richiesta di archiviazione sostenendo “l’applicabilità, al caso di specie, dell’esimente ex art.51 c.p. in quanto il contenuto dell’articolo costituiva materia di interesse pubblico”, tesi avvalorata dal fatto che in quel periodo erano in vigore le restrizioni anti-Covid.

«L’ASSOLUZIONE» – A quel punto, però, la difesa dell’ex preside ha avanzato opposizione. Si è andati quindi in udienza davanti al Gip di Napoli Isabella Iasielli che doveva decidere se archiviare o rinviare a giudizio il direttore di Cronaca Flegrea, Gennaro Del Giudice. A distanza di due anni dalla pubblicazione dell’articolo, il Giudice ha ritenuto che non è stato commesso alcun reato di diffamazione in quanto Cronaca Flegrea ha rispettato i tre parametri che devono connotare l’esercizio del diritto di cronaca: il rispetto della verità, la rilevanza sociale della notizia e la continenza delle espressioni. «In ordine alla veridicità o verisimiglianza della notizia –ha scritto il Gip– giova sottolineare che il Direttore del giornale online “Cronaca Flegrea” si è limitato a pubblicare la lettera inviata da alcuni genitori degli alunni del Liceo Ettore Majorana all’interno della sezione “Riceviamo e Pubblichiamo”, spazio appositamente dedicato a rilievi e osservazioni levati dai privati cittadini. La querelante -si legge nelle motivazioni dell’archiviazione- La querelante non contesta il dato oggettivo delle lamentele dei genitori ma ritieni si tratti di una questione priva di rilievo sociale. In senso contrario si osserva che in un periodo nel quale molto si discuteva delle misure adottate dal Governo e della particolare discrezionalità che era stata riconosciuta ai Direttori degli istituti scolastici -scrive il Gip- certamente le doglianze di genitori assumevano rilievo, ma soprattutto in relazione al dibattito che ne poteva nascere. Difatti al testo della PEC di risposta dell’indagato alla richiesta della querelante si comprende il reale interesse del giornale a ricevere una risposta in ordine a quanto contestato dai genitori, proprio richiamando le circolari alle quali ci si era attenuti. Nessuna espressione tesa ad offendere la querelante, oltre i limiti della critica e della protesta. In conclusione, può affermarsi che non si configura il delitto di diffamazione, mancando sia la falsità della notizia sia il fine di ledere la reputazione altrui».