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Nessun compenso all’amministratore che non adempie ai doveri: la sentenza per un condominio di Pozzuoli

Nessun compenso all’amministratore che non adempie ai doveri: la sentenza per un condominio di Pozzuoli
  • Pubblicato11 Ottobre 2021

POZZUOLI – Il Tribunale di Napoli, con una sentenza del 20 agosto 2021, ha stabilito che l’amministratore di condominio che non ha adempiuto diligentemente il contratto di mandato, non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente. Il processo riguarda un condominio di Pozzuoli, così come riportato dal sito specializzato “Studio Cataldi”.

LA VICENDA – Un condominio in Pozzuoli ha fatto opposizione a un decreto ingiuntivo, con cui gli veniva ingiunto di pagare una somma per compensi non pagati all’amministratore ricorrente, relativi alle annualità 2011-2016. Secondo il condominio tali compensi non erano dovuti all’amministratore per i seguenti motivi: per non aver mai convocato l’assemblea per l’approvazione dei rendiconti, dal 2011 al 2015; per non aver consegnato tutta la documentazione all’amministratore subentrante, una volta cessato dalla carica, perché l’opposto aveva regolarmente ricevuto il pagamento del compenso relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014. Inoltre il Condominio ha proposto domanda riconvenzionale, tenuto conto della grave negligenza dell’amministratore e pertanto ha chiesto la restituzione dei compensi ingiustamente percepiti per gli anni 2012, 2013 e 2014. L’amministratore, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto chiesto e dedotto dal condominio, precisando che i condomini erano stati sempre morosi dal 2012, e per tale motivo era stato costretto a proporre ricorso per la nomina di un amministratore straordinario, che poi veniva nominato dal Tribunale. L’amministratore ha chiesto pure risarcimento per lite temeraria.

LA SENTENZA – Il Giudice ha evidenziato subito che non vi è alcuna prova documentale, né che l’amministratore abbia “annualmente” predisposto il bilancio ed il relativo piano di riparto, né che lo abbia comunicato ai condomini e convocato la relativa assemblea per la sua approvazione. L’opposto amministratore non ha prodotto alcuna convocazione per l’approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2012-2015, regolarmente comunicata e ricevuta dai condomini, né alcun verbale di assemblea, magari andata deserta. Non vi è nemmeno la benché minima prova documentale della richiesta da parte dei condomini di rinviare le assemblee regolarmente convocate, così come sostenuto dall’opposto. Quanto poi alla lamentata morosità dei condomini, l’amministratore non può porla a giustificazione delle sue inadempienze, atteso che in caso di morosità egli aveva il dovere di promuovere azioni giudiziarie per il recupero delle quote condominiali. Pertanto, sussiste anche sotto questo profilo, una sua “grave” inadempienza. Di conseguenza, non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente. In conclusione, l’opposizione è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato, nonché accolta anche la domanda riconvenzionale proposta dal condominio e l’amministratore è stato condannato anche alla restituzione della somma ricevuta a titolo di compenso per le annualità 2012, 2013 e 2014.

(fonte: www.StudioCataldi.it)