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POZZUOLI/ Incendi in città, il Comune non risponde

POZZUOLI/ Incendi in città, il Comune non risponde
  • Pubblicato1 Dicembre 2014

di Stefano Erbaggio

Un incendio nella città di Pozzuoli
I “resti” di un incendio a Pozzuoli

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli è il terzo in Campania per numero di incendi, ma finora non avrebbe ancora fornito i dati relativi alla prevenzione. Secondo il piano antincendi boschivi redatto dal Regione Campania, Pozzuoli si piazza al terzo posto in tutta la Regione per numero di eventi, con 34 incendi scoppiati nel 2013. Il dato si inserisce perfettamente nella serie storica. Nel 2012, infatti, gli incendi furono 54 ed il Comune di Pozzuoli poteva vantare già questo triste primato in Campania.

 

INFORMAZIONI AMBIENTALI – Il fatto più eclatante, però, è il silenzio del Comune. Il 19 settembre, tramite posta elettronica certificata, è stata protocollata al Comune di Pozzuoli una scheda con alcune domande relativa alle attività di prevenzione attivate contro gli incendi boschivi. A più di due mesi dalla data di invio, nonostante una sollecitazione effettuata il 30 ottobre, non è ancora giunta risposta. La richiesta è stata fatta in virtù del decreto legislativo n 195 del 19 agosto 2005 in materia di accesso alle informazioni ambientali. Il comma 1 dell’articolo 3 del suddetto decreto recita “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”.

 

ACCESSO AGLI ATTI – Quindi qualunque cittadino può fare richiesta di determinati dati inerenti lo stato dell’ambiente ad un’amministrazione pubblica, ed ha il diritto di ricevere una risposta. Il successivo comma del medesimo articolo, specifica i tempi di risposta che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare: “… L’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l’autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano”. Ad oggi, 1 dicembre, sono trascorsi 74 giorni, ben più dei 31 garantiti dalla legge. E tutto tace.