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Interrogazione parlamentare per il rinvio a giudizio del consigliere Carannante

Interrogazione parlamentare per il rinvio a giudizio del consigliere Carannante
  • Pubblicato3 Agosto 2011

ROMA/BACOLI – Il rinvio a giudizio del consigliere del Pdl Luigi Carannante arriva in Parlamento. Tre deputati del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione all’assise. Di seguito l’interrogazione presentata da Piccolo, Bossa e Ciriello al Ministero dell’Interno:

Luigi Carannante

IL CONSIGLIERE COMUNALE del Popolo della libertà del comune di Bacoli (Napoli) Luigi Carannante è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 612 e 582, primo e secondo comma, con la seguente testuale imputazione: «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dapprima profferendo all’indirizzo la frase in dialetto “ti devo uccidere” e poi colpendolo con una testata al volto, minacciava il signor Roberto Della Ragione, cagionandogli una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo della durata superiore ai 20 giorni»;

L’EPISODIO fa riferimento all’aggressione subita lo scorso anno dal signor Roberto Della Ragione, sostenitore di una lista civica a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, negli uffici del servizio elettorale del comune di Bacoli, presso il comando di polizia municipale, in occasione della definizione degli adempimenti per «l’apparentamento» ai candidati sindaci in ballottaggio per il secondo turno alle elezioni comunali di Bacoli;  il signor Della Ragione, dopo l’aggressione, era stato immediatamente soccorso e trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove venivano debitamente certificate le rilevanti ferite riportate (frattura scomposta del setto nasale con necessità di intervento chirurgico, lesione delle ossa facciali, lacerazione interna del labbro, ematomi multipli al volto e alle braccia);
TALE PRODITORIA e violenta aggressione, alla quale assistevano diversi testimoni, determinava l’apertura di una inchiesta da parte della procura della Repubblica di Napoli dalla quale è scaturito il rinvio a giudizio del consigliere comunale Luigi Carannante, che dovrà comparire davanti al giudice monocratico il 10 maggio del 2012;

IL CASO appare di una straordinaria gravità perché avvenuto in una sede del comune, durante una fase importante del procedimento elettorale, ad opera di un candidato al consiglio comunale successivamente eletto e si configura come un’aggressione con una chiara matrice politica e con un evidente obiettivo intimidatorio ai danni di un avversario politico;

E’ EVIDENTE che l’increscioso ed inquietante episodio non può essere rimesso esclusivamente alla pur inevitabile e giusta sanzione che riterrà di adottare il giudice penale, ma merita un’attenta e rigorosa valutazione dal parte delle competenti autorità istituzionali al fine di salvaguardare il decoro ed il corretto funzionamento degli enti locali, nonché di assicurare il normale esercizio della rappresentanza democratica, nel rispetto puntuale dei precetti costituzionali e delle vigenti normative finalizzate – tra l’altro – ad impedire ogni eventuale condizionamento nell’espletamento delle funzioni pubbliche;

L’ARTICOLO 142 del testo unico degli enti locali stabilisce che, con decreto del Ministro dell’interno, i componenti dei consigli «possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico» -:

se non reputi opportuno assumere urgenti determinazioni, per quanto di sua competenza, al fine di accertare le condizioni di agibilità democratica e politica dell’assemblea elettiva del comune di Bacoli (Na), dal momento che in tale consesso siede un consigliere rinviato a giudizio per aver aggredito e provocato lesioni personali ad un avversario politico;

se non ritenga di valutare la possibilità di promuovere un’azione di sospensione o rimozione del consigliere Luigi Carannante, ai sensi del citato articolo 142 del testo unico degli enti locali, considerato che la permanenza in consiglio comunale del suddetto appare lesiva dell’immagine, della dignità e della funzione democratica e rappresentativa dell’istituzione locale. (4-12893)