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Ormeggi di transito off-limits a Baia

Ormeggi di transito off-limits a Baia
  • Pubblicato7 Luglio 2011

il porto di Baia

BACOLI – Il porto di Baia dovrebbe rappresentare un importante elemento di sviluppo integrale del sistema turismo con decine di ormeggi di transito. Evidentemente così non è!  Sarebbero stati gli stessi turisti a protestare con alcune attività commerciali del porto perchè non avrebbero trovato disponibilità, da parte dei gestori dei pontili, ad ormeggiare a tempo.La questione è arrivata anche negli ambienti politici bacolese, tant’è che alcuni consiglieri comunali vorrebbero vederci chiaro in questa situazione paradossale per un paese a vocazione turistica.

LA NORMATIVA – La previsione di un minimo percentuale di posti barca da destinare alle unità in transito non ha trovato ad oggi formalizzazione in una norma legislativa. E’ stata da tempo, però,  emanata una circolare 5.8.1996, n. 47, a firma dell’allora Ministro dei Trasporti  Burlando, che ha previsto, per quanto più interessa, che:  per quanto riguarda gli approdi turistici che saranno costruiti e gestiti in regime di concessione demaniale marittima ed i porti pubblici, o parti di essi, allestiti e gestiti da concessionari, si dispone che sia comunque riservata alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento.

I COSTI – La utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte dell’autorità marittima, con la previsione della gratuità dell’ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese.  Per i rapporti concessori già in vigore saranno attivate dalle autorità concedenti procedure intese a pervenire ad analoga disciplina, ovvero ad una congrua riduzione della voce tariffaria di ormeggio per le unità di transito, con eventuale ritocco compensativo delle altre voci tariffarie.

CHI CONTROLLA? – Le autorità marittime preposte svolgeranno una attenta vigilanza, sia per quanto riguarda il rispetto della quota di riserva al transito sia per quanto concerne il rispetto delle esenzioni e delle riduzioni imposte o concordate, tenendo presente che la mancata osservanza degli obblighi scaturenti dalla concessione sono sanzionabili con la decadenza in forza dell’articolo 47 del Codice della Navigazione.

CHI DEVE RISPETTARLA? – Questa  norma è applicabile sia alle nuove che alle vecchie concessioni e prevede, in buona sostanza, per i rapporti concessori in essere, l’obbligo di praticare tariffe ridotte per le unità in transito, previe le opportune intese con i concessionari; per i rapporti in divenire, l’obbligo di riservare alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento nonché una specifica disciplina tariffaria agevolata per l’utilizzo di tali posti. La norma è assai importante perché unisce alla previsione dei benefici a favore alle unità in transito due previsioni assai rilevanti ai fini della sua effettiva osservanza.

COSA SI RISCHIA? – La prima è la previsione di un rigoroso obbligo in capo alle Autorità marittime (le Capitanerie) di vigilare sull’osservanza delle disposizioni così imposte; la seconda, non meno importante, è la previsione che, in caso di inosservanza delle prescrizioni, il concessionario del pontile può essere passibile della grave sanzione della decadenza dal rapporto concessorio (v. del resto l’art. 47 c.n. che prevede espressamente che:
“L’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti dalle norme di leggi o di regolamenti”).

In buona sostanza, non si è in presenza di un simulacro di norma ma di una previsione munita di una sanzione cui si devono attenere doverosamente tutti i titolari di un rapporto concessorio.

ENZO LUCCI

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