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Riconoscimento facciale e polizia, il Garante avverte: “No alla sorveglianza di massa”

Riconoscimento facciale e polizia, il Garante avverte: “No alla sorveglianza di massa”
  • Pubblicato14 Settembre 2026

Il riconoscimento facciale può aiutare le forze dell’ordine nelle indagini. Ma il suo utilizzo non può trasformare telecamere e banche dati in uno strumento di controllo continuo sulla popolazione. È il punto sollevato dal presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, intervenuto l’8 settembre sul possibile impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Al centro ci sono soprattutto i rischi legati ai falsi positivi, agli errori di identificazione e ai risultati discriminatori. Problemi che diventano particolarmente delicati quando entrano in gioco le forze dell’ordine, perché un errore del sistema può avere conseguenze dirette sulla libertà e sui diritti di una persona. La questione, però, non riguarda soltanto la precisione degli algoritmi. Il punto è capire quando sia legittimo riconoscere il volto di una persona ripresa in uno spazio pubblico e confrontarlo automaticamente con le immagini presenti in una banca dati. E, soprattutto, quali controlli debbano accompagnare un sistema così invasivo.

L’EUROPA – L’AI Act europeo parte da un principio preciso: l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico, quando viene usata dalle forze dell’ordine, è in generale vietata. Sono però previste alcune eccezioni molto circoscritte. Il riconoscimento facciale può essere utilizzato, ad esempio, per cercare in modo mirato persone rapite o scomparse, vittime di tratta o di sfruttamento sessuale. Può essere ammesso anche per prevenire una minaccia grave e concreta alla vita o all’incolumità delle persone, o una minaccia terroristica. In determinate condizioni può inoltre servire a localizzare o identificare persone sospettate di reati particolarmente gravi. Questo significa che non esiste un’autorizzazione generale per identificare automaticamente chiunque passi davanti a una telecamera. L’uso del sistema deve essere necessario e proporzionato allo scopo. Devono inoltre essere stabiliti confini precisi: per quanto tempo può essere utilizzato, in quale area e per cercare quali persone. Di norma serve anche un’autorizzazione preventiva da parte di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente con potere decisionale vincolante. Per le situazioni urgenti sono previste regole specifiche. Il regolamento europeo richiama anche un ulteriore rischio. Se tecnologie di questo tipo vengono utilizzate in modo diffuso negli spazi pubblici, le persone possono avere la sensazione di essere osservate e identificate in ogni momento. È proprio questo uno dei confini che la normativa cerca di evitare.

I RISCHI –  Una telecamera normale registra immagini. Un sistema di identificazione biometrica fa qualcosa in più: analizza alcune caratteristiche del volto e le confronta con quelle presenti in una banca dati, alla ricerca di una possibile corrispondenza. Ed è qui che può nascere l’errore. Un falso positivo si verifica quando il software segnala una persona come possibile corrispondenza, anche se non è quella cercata. Immaginiamo, per esempio, che una telecamera individui, in una stazione, un volto ritenuto simile a quello di un sospettato. Quel risultato non può essere considerato una conferma automatica dell’identità. È soltanto un’indicazione generata da un sistema informatico e deve essere verificata. Servono quindi controlli umani, ulteriori accertamenti e procedure in grado di valutare l’attendibilità del risultato. L’AI Act stabilisce inoltre che una decisione che produca conseguenze giuridiche negative per una persona non possa dipendere esclusivamente dall’esito di un sistema di identificazione biometrica remoto in tempo reale.

IL QUADRO ITALIANO –  In Italia la materia è ancora in fase di definizione. Nel 2025 è stata approvata la legge n. 132 sull’intelligenza artificiale, che delega il Governo a introdurre una disciplina specifica per l’impiego dell’IA nelle attività di polizia. Nel 2026 il Parlamento ha esaminato uno schema di decreto legislativo per adeguare la normativa italiana all’AI Act europeo. Il testo interviene anche sull’identificazione biometrica remota in tempo reale e distingue, tra le altre cose, le attività di prevenzione e di ricerca da quelle investigative. Durante l’esame parlamentare è stato affrontato anche il tema dell’autorizzazione giudiziaria, insieme alla necessità di stabilire con precisione chi può essere cercato, per quanto tempo e per quale finalità. L’intervento di Stanzione si inserisce proprio in questo passaggio: l’obiettivo è evitare che una tecnologia pensata per situazioni specifiche finisca per essere utilizzata in modo molto più ampio.

LA DIFFERENZA – Telecamere pubbliche e riconoscimento facciale non sono la stessa cosa. Il tema riguarda da vicino anche le città, dove le telecamere di videosorveglianza sono ormai diffuse nelle strade, nelle stazioni, nelle infrastrutture di trasporto, nelle aree interessate da grandi eventi e in altri luoghi pubblici. Ma una telecamera non equivale automaticamente a un sistema di riconoscimento facciale. La differenza è concreta. Una videocamera può limitarsi a registrare immagini per ragioni di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente. Un sistema di riconoscimento facciale, invece, analizza i volti ripresi e li confronta automaticamente con quelli presenti in una banca dati per identificare determinate persone. Anche per città come Napoli e per i comuni dell’area flegrea, quindi, il punto non è la semplice presenza di telecamere, ma l’eventuale impiego di tecnologie biometriche collegate a tali sistemi. Il nodo resta quindi quello indicato dal Garante: capire fino a che punto la tecnologia possa essere utilizzata per aumentare la sicurezza senza trasformare chiunque attraversi uno spazio pubblico in una persona da identificare automaticamente.