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QUARTO/ Nuovo stop per l’ex consigliere comunale: per il Ministero è incandidabile

QUARTO/ Nuovo stop per l’ex consigliere comunale: per il Ministero è incandidabile
  • Pubblicato6 Febbraio 2020

QUARTO – Sembra non aver mai fine la vicenda di Luigi Alfieri, il consigliere eletto nel 2018 e poi dichiarato decaduto per una precedente condanna penale e l’interdizione dai pubblici uffici. Una pena accessoria poi cancellata dopo la revisione della sentenza, e che sembrava dovergli riaprire le porte del consiglio comunale.

LA NOTA DEL VIMINALE – Quando tutto sembrava oramai superato, però, è intervenuto il Ministero dell’Interno che, attraverso la Prefettura di Napoli, ha comunicato che Alfieri era addirittura incandidabile alla tornata di due anni fa. Per capire meglio la vicenda occorre fare un passo indietro e precisamente al 2017. E’ l’anno della condanna a tre anni per concorso in bancarotta fraudolenta che, come detto, recava con sé anche una interdizione ai pubblici uffici per cinque anni.

LA REVISIONE DELLA SENTENZA – Grazie al lavoro del suo legale, l’avvocato Rosario Marsico, la sentenza è stata modificata a suo favore, con un ricalcolo che ha fatto scendere la pena a due anni e dici mesi. Una soglia sotto la quale non è prevista l’interdizione. Dunque, Alfieri – nel frattempo decaduto dalla carica di consigliere – sembrava destinato a far rientro tra i banchi di piazzale Europa. Ora un nuovo e quanto pare definitivo stop. Ad essere tirato in ballo è uno dei decreti attuativi della così detta legge Severino in tema di corruzione.

LA LEGGE SEVERINO – Secondo il Viminale, Alfieri era incandidabile, così come recita il desto del decreto: «Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali […] coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo […] L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse».