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Da Pozzuoli arriva la “condanna” e lo “stop” al redditometro

Da Pozzuoli arriva la “condanna” e lo “stop” al redditometro
  • Pubblicato22 Febbraio 2013
Il Tribunale di Napoli sezione staccata di Pozzuoli ha bocciato il reddimetro

POZZUOLI– Una decisione che fa giurisprudenza, ma che farà anche molto rumore: stiamo parlando di un’ordinanza emessa dal Giudice Antonio Lepre della sezione civile del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Pozzuoli. Il magistrato infatti con una lunga ed articolata motivazione dichiara “illegittimo e fuori dalla legalità Costituzionale” il famigerato redditometro, dopo un ricorso presentato dall’avvocato Roberto Buonanno a tutela di un contribuente sottoposto a verifica con il redditometro. Il Giudice ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di fermare le indagini fiscali sul cittadino contribuente in funzione dei principi della Costituzione italiana e della Carta fondamentale dei diritti dell’uomo.

LA MOTIVAZIONE– Alcune parti dell’ampia ed esaustiva motivazione: “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea a conferma di quanto già pacificamente presente nella Costituzione italiana ribadisce il diritto alla “libertà….. da interpretarsi nel senso più ampio possibile come diritto all’autodeterminazione….. Sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare. Del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni…… E’ evidente come ad essere tutelata sia la persona con riferimento alla sua intera dimensione privata come concretamente si articola nella quotidianità e cioè in applicazione dei principi della dignità umana e di libertà…. Autonomia che comporta ovviamente di dover giustificare le proprie scelte se non in casi da assoluta eccezionalità”. In virtù di ciò il Giudice ha ritenuto che altro principio fondamentale è il principio di proporzionalità che vieta alla Pubblica Amministrazione di sacrificare la sfera giuridica dei privati, al di là di quanto sia strettamente necessario, ovvero un principio di proporzione tra i mezzi ed i fini perseguiti. Secondo il Giudice Lepre quindi, il decreto ministeriale non è solo illegittimo ma radicalmente nullo ai sensi della legge sul procedimento amministrativo per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione rispetto alla normativa primaria che istituisce tale strumento di controllo.

LA DECISIONE– Una decisione che non ha altri precedenti giurisprudenziali e che porterà a molte discussioni anche in dottrina del diritto in quanto il Giudice Antonio Lepre ordina “all’Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati e di cessare, ove iniziata, ogni attività ai accesso analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente“. Sostanzialmente per dirla in parole povere l’Agenzia delle Entrate è stata inibita ad utilizzare nei confronti del ricorrente il famigerato redditometro.


REDAZIONE
Hanno collaborato i legali Lorenzo Sozio e Gennaro Maione