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Abusi edilizi, il Tar condanna il Comune di Pozzuoli: «E’ obbligato a dare riscontro alle segnalazioni dei cittadini»

Abusi edilizi, il Tar condanna il Comune di Pozzuoli: «E’ obbligato a dare riscontro alle segnalazioni dei cittadini»
  • Pubblicato5 Settembre 2020

POZZUOLI – Quando un cittadino denuncia degli abusi edilizi, il Comune è tenuto, in ogni caso, a dare riscontro alla segnalazione. «L’obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione trova concreta attuazione nell’obbligatorio potere di controllo di cui all’art. 27 T.U. edilizia. In questo caso l’autorità comunale è tenuta, in primis, a rispondere al privato, entro il termine di 30 giorni, sulla scorta dei principi di buona fede e correttezza e di buona amministrazione che fondano, in capo alla P.A., l’obbligo di pronunciarsi. La risposta è conseguente alle verifiche obbligatorie ai sensi dell’art. 27 T.U. Se non risulta nell’opera alcuna difformità, rispetto al titolo ed alla normativa urbanistica, il Comune deve dare riscontro espresso negativo e l’obbligo di provvedere può dirsi adempiuto con l’atto di riscontro. Se risulta, invece, un abuso edilizio, la P.A. è anche obbligata a provvedere adottando il relativo provvedimento repressivo.» Questo è quanto si legge nella motivazione della sentenza del 22 luglio scorso, con cui la sezione sesta del Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto illegittima la condotta omissiva del Comune di Pozzuoli in seguito alle diffide presentate da dei cittadini del Parco Cuma, 67 di Via Vecchie delle Vigne.

IL CASO – Al centro della disputa il cambio di destinazione d’uso, in zona vincolata, di un locale “laboratorio” in cucina e la realizzazione di volumi abusivi per collegarlo ad un appartamento seminterrato di una villetta del Parco Cuma 67. Il laboratorio di 34 mq era stato precedentemente costruito abusivamente e poi sottoposto ad istanza di condono, non ancora evasa. A segnalare gli abusi, i proprietari degli appartamenti ai piani superiori, che a più riprese hanno chiesto l’intervento dell’Amministrazione senza però trovare piena soddisfazione. Nel 2014 il Comune è intervenuto ordinando la demolizione, ma successivamente, secondo il TAR, «ha del tutto disatteso quella aspettativa volta alla conoscibilità dell’esito del procedimento», non rispondendo a ripetute diffide dei proprietari, che alla fine hanno deciso di far valere i propri diritti in tribunale.
I giudici amministrativi hanno quindi riconosciuto l’illegittimità del silenzio serbato ed hanno ordinato al Comune di adottare tutti i conseguenti provvedimenti entro il termine di 60 giorni, nominando anche un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempienza. L’Ente è stato anche condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali.

OBBLIGO DI RISPOSTA – Nella sentenza del TAR si va anche oltre al caso specifico degli abusi edilizi, in cui c’è un obbligo normativo esplicito di intervento. Viene infatti richiamata una sentenza del Consiglio di Stato (la n.183 del 14 gennaio 2020) nella quale si afferma che: «l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento». Dunque, se un cittadino fa una diffida al Comune chiedendo di intervenire per ripristinare giustizia ed equità, l’Ente deve intervenire e darne riscontro.