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AMICI ANIMALI/ Coinquilini animali: il punto della situazione

AMICI ANIMALI/ Coinquilini animali: il punto della situazione
  • Pubblicato24 Agosto 2014

di Simona Vitagliano

dogs nicoAMICI ANIMALI – Settembre è vicino, ed è un ottimo mese per cercare casa; forse lo è un po’ meno però per chi ha scelto di vivere con uno o più amici a quattro zampe. Secondo uno studio del 2013 ormai le famiglie che ospitano in casa almeno un animale domestico sono oltre il 55%, praticamente una su due. Quelle più fortunate possono godere di una casetta indipendente e/o di un giardino, per le altre invece c’è qualche cosa da tenere presente per non essere presi alla sprovvista e soprattutto affinché ci sia una buona convivenza tra umani e animali.

 

LE NORMATIVE – Lo scorso anno è stata introdotta una novità nel Codice Civile: non è più possibile vietare nei condomini la presenza di animali domestici. Un passo in avanti notevole verso i diritti degli animali di affezione non solo, ma anche verso i proprietari o aspiranti tali. Il divieto, naturalmente, comprende il non poter più vietare nè la presenza di animali domestici nelle famiglie dei condomini nè il passaggio degli amici a quattro zampe nei luoghi comuni (corridoi, giardini, ascensori), poiché questo violerebbe la libertà individuale delle persone e la dignità degli animali, finalmente considerati esseri senzienti e parte del nucleo familiare. Qualunque regolamento condominiale, quindi, che vieti l’ingresso agli animali o elenchi disposizioni che siano chiaramente a loro sfavore e, di conseguenza, a sfavore dei padroni, è da ritenere non valido; in caso di diatribe si può fare ricorso mandando una raccomandata ad un Giudice di Pace che provvederà all’annullamento delle clausole suddette. Questa regolamentazione, in quanto fondata sulla piena libertà individuale, però, non comprende i contratti per i fitti di locazione, lasciando ai proprietari di casa la possibilità di accettare o meno famiglie con animali al seguito. E’ importante però segnalare che tale clausola deve essere specificata nel contratto al momento delle firme, per non incappare in difficoltà successive qualora, ad esempio, un inquilino inizialmente libero da animali decida di adottarne uno.

 

LE PRECAUZIONI – Naturalmente tutto questo ha validità finchè i padroni degli animali si preoccuperanno di garantire una convivenza pacifica e in regola sia con la buona educazione che con l’igiene per sé e per i propri animali. E’ buona regola infatti che gli animali siano sempre ben tenuti, accuditi, educati, che non sporchino in luoghi comuni e di passaggio, che non siano istigati all’aggressività eccessiva (un buon cane da guardia lo è davvero quando si sente profondamente appartenere al suo padrone e alla sua famiglia) e che non disturbino eccessivamente la quiete pubblica.

 

COSA EVITARE – Gli unici casi in cui gli animali possono creare problemi o addirittura (in rarissimi casi) essere allontanati dai proprietari sono quelli in cui scarsa igiene o malattie contagiose e gravi, su segnalazione di più condomini, vengono accertate da personale apposito e qualificato, incluso l’Asl di riferimento. Altro caso in cui può essere fatto reclamo lo si trova nel momento in cui ci sono rumori o schiamazzi violenti di uno o più animali che disturbano in qualunque ora del giorno e della notte (incluse quelle del riposo pomeridiano e notturno) in maniera continuativa. Anche in questo caso, affinchè venga previsto un accertamento da parte dei vigili o altri enti, attraverso un sopralluogo in un tempo esteso per poter verificare il tutto, c’è necessità di una segnalazione da parte di più inquilini, disposti anche a comparire davanti ad un giudice accompagnati da testimoni. Questo implica che qualora gli abbai o i rumori, anche nelle ore di riposo, siano occasionali e non continuativi, non sono passibili di alcun reclamo e sono da ritenersi perfettamente normali, esattamente come può capitare a qualcuno di dare un urlo o di sbagliare a dosare il volume di una radio per un attimo.

 

“GIUSTIZIA FAI DA TE” – La presenza di queste nuove regolamentazioni non è piaciuta ad alcuni (dis)umani, che, infastiditi dalla protezione offerta dalla legge a questi piccoli e grandi componenti dei nostri nuclei familiari,hanno scelto la strada della “giustizia fai da te”, minacciando o addirittura infierendo sulle vite di questi nostri amici. E’ importante segnalare che nessuno può, per legge, minacciare la vita di un animale domestico, anche non padronale, né tantomeno può prendersi il diritto o il disturbo di perseguitarlo o ucciderlo. Chiunque riceva minacce, anche da ignoti, in questo senso, può rivolgersi ai Carabinieri, alla Polizia o al Corpo Forestale dello Stato. Inoltre è bene tenere presente che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie vieta la distribuzione di sostanze velenose in qualsivoglia territorio pubblico, in quanto potrebbero essere ingerite anche da bambini; infine esiste un’ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati. Le pene previste arrivano fino a due anni di reclusione, senza contare le multe e i provvedimenti previsti dalla legge contro il maltrattamento degli animali d’affezione.