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POZZUOLI/ Movida, locale chiuso per un mese dal Comune. Il Tar lo “riapre”

POZZUOLI/ Movida, locale chiuso per un mese dal Comune. Il Tar lo “riapre”
  • Pubblicato14 Marzo 2015

di Alessandro Napolitano

MOVIDA
I controlli della Polizia Municipale

POZZUOLI – Una chiusura obbligata per ben 30 giorni, il tutto per aver violato per 7 minuti il regolamento comunale in materia di emissioni acustiche. Una “batosta” per i titolari di un noto locale notturno di via Pergolesi che però hanno vinto la prima battaglia per poter riaprire i battenti.

BATTAGLIA VINTA – I magistrati del Tar, infatti, hanno dato ragione ai gestori. Annullando l’ordinanza con la quale il Comune aveva imposto la chiusura per un mese ed inoltre condannando via Tito Livio al pagamento di mille euro a favore di chi aveva scelto la via del ricorso amministrativo. La chiusura era stata decisa dopo un controllo da parte della polizia municipale. L’impianto acustico del locale era ancora in funzione, 7 minuti dopo l’orario massimo consentito. Secondo il Comune, i gestori del locale sarebbero già stati “beccati” altre volte a violare l’ordinanza sindacale durante il 2014.

LA SENTENZA – I titolari del locale si sono visti accogliere la loro domanda di annullamento dell’ordinanza di chiusura in quanto, così come scrivono i giudici durante uno dei “passaggi” finiti in sentenza, «l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti è prevista dall’ordinamento come strumento necessario per fronteggiare situazioni di pericolo attuale o di emergenza che non possono essere risolte con altri strumenti tipici». Inoltre, si legge nel dispositivo, il Comune aveva cercato di far valere le sue ragioni richiamando una legge in materia del 1995 e un articolo del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Nel primo caso, l’articolo della legge di 20 anni fa richiamato nel regolamento comunale, «nel disciplinare in materia le ordinanze contingibili e urgenti, si riferisce all’inibitoria parziale o totale di determinate attività che determinano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, laddove nella specie l’attività sospesa, consistente nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, risulta di per sé immune da pericoli sanitari o ambientali». Nel secondo caso, invece, il richiamo al Tulps «non risulta pertinente, né peraltro è citato dall’ordinanza impugnata, in quanto non si tratta della cessazione di un’attività condotta con difetto di autorizzazione, né della sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate». A questo punto non si esclude una valanga di ricorsi da parte dei gestori di locali che si sono trovati nelle stesse condizioni dei loro “colleghi” di via Pergolesi. Nella speranza che la sentenza emanata oggi possa essere rappresentare un precedente giudiziario con il quale poter “battere” il Comune.