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POZZUOLI/ Mercato Ittico, parla l’avvocato del Comune

POZZUOLI/ Mercato Ittico, parla l’avvocato del Comune
  • Pubblicato26 Febbraio 2015
Il Mercato Ittico all'ingrosso di Pozzuoli
Il Mercato Ittico all’ingrosso di Pozzuoli

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – La nota dell’avvocato Giuseppe Sartorio che ha presentato al Tar, per conto del Comune di Pozzuoli, la richiesta di “sospendere gli effetti” della nota della Direzione generale per la Mobilità della Regione Campania (che si allega ugualmente) che chiedeva lo sgombero e la riconsegna del Mercato Ittico all’ingrosso e delle aree pertinenti. Nella nota, l’avvocato Sartorio, pur ribadendo che il Tar entrerà nel merito successivamente, spiega perché l’ordinanza ha di fatto reso vana la richiesta della Regione.

LA LETTERA – Va innanzitutto chiarito che l’ordinanza n.393 del 19 febbraio 2015 della Settima Sezione del TAR di Napoli riguarda soltanto la richiesta del Comune di Pozzuoli di sospendere gli effetti della nota della Direzione generale per la mobilità, con la quale la Regione, nell’invitare il Comune a porre termine alla presunta condotta “abusiva”, disponeva “fin d’ora” (quindi, nell’intenzione della Regione, con effetto immediato) lo sgombero e la riconsegna di tutte le aree costituenti il complesso immobiliare demaniale del Mercato Ittico. Il detto provvedimento giurisdizionale, dunque, non ha affatto “rigettato il ricorso”, cosa che non può mai avvenire con ordinanza, ma soltanto con una  sentenza definitiva che, nel caso di specie, non è stata ancora emessa. Anzi, il ricorso tutt’ora “pende” innanzi al TAR Campania che su di esso si dovrà pronunciare nei prossimi mesi, analizzando funditus, nella sua interezza, sia i numerosi motivi di ricorso formulati contro l’implicito diniego di rinnovo della concessione (richiesto dal Comune con istanza del 2008, sulla quale la Regione non si è pronunciata per ben sette anni!), sia sull’accertamento della piena titolarità, in capo al Comune, di ogni diritto sull’area corrispondente al Mercato Ittico, come pure espressamente richiesto dal Comune nel suo ricorso.

ORDINANZA – Tornando alla Ordinanza cautelare n.393/2015, se con essa il TAR ha ritenuto di non accogliere la richiesta del Comune di sospendere lo sgombero e la richiesta di restituzione del Mercato Ittico disposti dalla Regione, è solo perché la nota regionale dello scorso novembre –nella interpretazione dei Giudici partenopei – non aveva e non ha in nessun modo forza ed efficacia di un ordine di sgombero, risolvendosi in un mero “invito a porre termine alla (asserita) condotta abusiva” e dunque, come tale, è inidonea a cagionare alcun “danno grave ed irreparabile” al Comune, alla Comunità locale di cui esso è rappresentante ed a quella dell’intera Area Flegrea. Se dunque la Regione, come si desumeva dal tenore letterale della nota della Direzione mobilità, aveva intenzione di spossessare il Comune di Pozzuoli dalla titolarità del suo Mercato Ittico, tale intento è stato effettivamente oggetto di quella “bocciatura” di cui si è parlato negli organi di stampa! Ma il Tribunale Amministrativo è andato oltre, esprimendo, in un passaggio-chiave dell’ordinanza, una vera e propria valutazione favorevole del cosiddetto fumus boni juris, ossia delle probabilità del ricorso di essere accolto nel merito, con la sentenza che sarà pronunciata di qui a pochi mesi:

IL TRIBUNALE – Afferma testualmente il Tribunale: “Che, del resto, se così non avesse (avuto) ad essere, ovvero ove si fosse stati in presenza di un ordine di sgombero da eseguirsi in tempi definiti, non sarebbe stato dato dubitare della sussistenza di un danno grave ed irreparabile arrecato alla comunità locale, allargata all’intera area flegrea, ove avesse a dover essere effettuato lo sgombero dell’intero mercato ittico di Pozzuoli: beninteso, per le ragioni qui date (mutamento di destinazione di uso di due piccole parti del compendio) che non investono profili igienico-sanitari, di tutela della pubblica e privata incolumità, ovvero di sicurezza”. Ebbene, il significato di tale articolato passaggio è uno solo: se la Regione non avesse errato nello strumento utilizzato (il mero invito) ed avesse adottato una vera e propria ordinanza di sgombero coattivo, il TAR ne avrebbe certamente tratto ogni conseguenza in materia di “danno grave ed irreparabile” per il Comune ed avrebbe accolto la sua richiesta di sospensione. Ciò perché le ragioni addotte dalla Regione (utilizzo delle aree di parcheggio esterne in orario di chiusura del Mercato per i Puteolani e presenza di un bar-bouvette all’interno del Mercato) sono state ritenute assolutamente inadeguate ed insufficienti per giustificare un atto di tal fatta, in quanto “non investono affatto profili igienico-sanitari, di tutela della pubblica e privata incolumità, ovvero di sicurezza”, i soli profili che – nella ricostruzione del TAR – avrebbero potuto in astratto giustificare provvedimenti sanzionatori o il diniego del rinnovo di una concessione demaniale.

LA REGIONE – La Regione, pertanto, non potrà insistere nel portare avanti un procedimento di  sgombero basandolo sulle ragioni addotte, dovrà pronunciarsi con un atto ad istruttoria piena sulla richiesta di rinnovo della concessione demaniale (i cui canoni sono stati tutti versati regolarmente dal Comune) e si dovrà attendere l’esito finale del giudizio per accertare se la Regione Campania è titolare o meno della proprietà demaniale del Mercato Ittico o se lo stesso – in piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione – non rientri, piuttosto, a pieno titolo tra le proprietà comunali, come già a suo tempo sancito con il decreto di trasferimento del Commissario ad Acta della Cassa per il Mezzogiorno n. 63 del 10 novembre 1993.

Avv. Giuseppe Sartorio