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Cronaca Primo Piano

POZZUOLI/ Marito ucciso in un agguato, il Comune le vieta l’ingresso al mercato: ma non poteva

POZZUOLI/ Marito ucciso in un agguato, il Comune le vieta l’ingresso al mercato: ma non poteva
  • Pubblicato2 Giugno 2017

POZZUOLI – Aveva dovuto cessare la sua attività svolta all’interno del mercato ittico all’ingrosso dopo l’uccisione del marito in un agguato, ma il provvedimento è stato annullato dai magistrati: non si sarebbe basato su prove concrete, ma su ricostruzioni giornalistiche.

IL DIVIETO DI INGRESSO AL MERCATO ITTICO- La vicenda è quella riguardante l’assassinio di Luigi Mattera, il 43enne puteolano colpito da più colpi di pistola a Giugliano, nel settembre scorso. Ebbene, all’indomani del brutale agguato, l’amministrazione comunale – tramite il sindaco in qualità di ufficiale di Governo – emise un provvedimento d’urgenza, ordinando alla moglie rimasta vedova di Mattera – amministratrice di una ditta che commercializza prodotti del mare e della quale lo stesso 43enne era dipendente – «di astenersi dall’accedere e dallo svolgere, direttamente o per il tramite di propri procuratori o dipendenti, qualsivoglia attività commerciale all’interno del Mercato Ittico all’ingrosso del Comune di Pozzuoli a far data dalla notifica del presente provvedimento e fino all’esito delle indagini richiamate ovvero fino alla cessazione dell’allarme sociale derivato, per le modalità ed i possibili collegamenti con la criminalità organizzata, dall’episodio che ha interessato il marito della signora».

DITTA DELLA MOGLIE “PULITA” – Contro l’ordinanza contingibile ed urgente, la società ha fatto ricorso ai giudici amministrativi. Il divieto di accesso e di effettuare qualsiasi operazione andò avanti dal 22 settembre (15 giorni dopo l’agguato mortale) al 25 ottobre 2016, facendo scattare anche una richiesta di risarcimento danni. I giudici della Quinta sezione del Tar Campania, dopo aver accolto la domanda cautelare, hanno dato ragione alla ricorrente. Secondo i magistrati, infatti, «non può non osservarsi che lo stesso organo comunale emanante attesta che, “nei confronti della suindicata ditta l’ufficio competente ha già effettuato gli accertamenti volti a verificare il possesso dei requisiti morali e dell’assenza di provvedimenti di cui al decreto legislativo 159 del 2011 (antimafia), senza che, ad oggi, siano emersi o comunicati esiti ostativi o inibitori dell’attività stessa».

LE RICOSTRUZIONI GIORNALISTICHE – Inoltre, scrivono ancora i giudici, «le informazioni sulla vicenda che ha riguardato il marito dell’amministratore unico non provengano da fonti ufficiali, siano esse amministrative o giudiziarie, ma dagli organi di stampa» e che «alcun principio di prova è stato prodotto, a sostegno dell’ordinanza gravata, per sostenere che l’attività svolta dalla società ricorrente sia, pur indirettamente, attualmente collegata alla criminalità organizzata e che conseguentemente ne vada con immediatezza inibita l’operatività».

L’AUTO DELLA FIGLIA DEL BOSS – Successivamente, si legge ancora nella sentenza, «La circostanza che, genericamente, il mercato ittico sia o sia stato oggetto di infiltrazioni camorristiche e di gravissimi episodi di estorsioni e di intimidazioni ai danni di amministratori e di operatori del settore, non giustifica, in assenza di ulteriori dati probatori, l’automatica deduzione che -in considerazione di circostanze presuntivamente significative (il coniuge dell’amministratrice conduceva, al momento dell’attentato mortale, un veicolo di proprietà della figlia di un esponente della criminalità organizzata)- la presenza dell’operatore ittico ricorrente, diversa persona giuridica, costituisca una concreta minaccia per la sicurezza pubblica, non altrimenti fronteggiabile con altri strumenti ordinari forniti dall’ordinamento, peraltro, non esclusivamente di competenza dell’organo comunale».

COMUNE CONDANNATO – La sentenza del Tar si conclude con la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento a favore della ricorrente di 2mila euro e con l’annullamento del provvedimento di via Tito Livio. Respinta, invece, la richiesta di risarcimento danni.